Il Reg. (UE) 508/2014, “Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca” (FEAMP), ai sensi dell’art. 30, contribuisce alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche relative alla pesca, in linea con l’obiettivo “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”, previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
La finalità dell’azione è quella di favorire la creazione di nuove opportunità per cogliere e valorizzare la multifunzionalità del sistema pesca. L’eccessivo sfruttamento delle risorse alieutiche e la conseguente crisi del settore ittico da un lato, la bassa resilienza del sistema ecologico costiero dall’altro, hanno favorito la creazione di nuove forme di diversificazione del reddito degli addetti del settore ittico e la realizzazione di attività economiche rispettose dell’ambiente e quindi sostenibili. In tal senso si intende stimolare il pescatore a diventare imprenditore della pesca, intendendo una figura in grado di generare un vantaggio competitivo grazie a un alto livello di efficienza, ottenuto dal legame tra la propria esperienza e professionalità con l’organizzazione di tutti i fattori produttivi.
Sulla scorta di quanto stabilito dal Regolamento FEAMP, la Misura 1.30, contribuisce, oltre alla diversificazione del reddito, ad accrescere il livello di formazione del pescatore che, al fine di intraprendere dette attività, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di diversificazione.
Le nuove attività devono essere complementari e correlate all’attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo, per come definite ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale del 30 aprile 2009, n. 15 “Norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo” e dell’art. 4 del relativo regolamento regionale 30 luglio 2013 n. 8 “Disposizioni Attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo di cui all’art. 6, della legge regionale n. 15 del 30 aprile 2009 e s.m.i.”.
Entrambe le attività complementari nascono con l’obiettivo di proteggere le risorse marine dal continuo depauperamento e come dignitosa alternativa reddituale per il pescatore.
ITTITURISMO
La parola ittiturismo riporta alla mente un altro termine molto più comune collegato alla terra (agriturismo), da cui il legislatore ha tratto i fondamenti per l’inquadramento giuridico di questa nuova attività professionale.
Le attività di ospitalità praticate dall’imprenditore ittico sono assimilate alle attività agrituristiche infatti il termine ittiturismo identifica “attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi…”, che possono essere svolte nella abitazione dell’imprenditore ittico o in altra struttura nella disponibilità dello stesso, al fine di creare un’offerta turistico-didattica ampia, attraverso:
- preparazione e somministrazione di pasti e bevande per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
- organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino;
- ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
- ospitalità in altri locali o ambienti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
- vendita dei prodotti della pesca, anche lavorati e trasformati;
- allestimento di piccoli musei della pesca, gestiti direttamente dai pescatori o loro cooperative.
PESCATURISMO
Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall’armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall’equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.
Nell’ambito del pescaturismo sono consentiti:
- la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste;
- lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l’impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta;
- lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all’interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali;
- l’attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive, ristorazione a bordo o a terra;
- organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
- altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca.
La Regione Calabria, nell’attuazione del PO FEAMP 2014/2020, ha delegato l’attivazione della Misura 1.30 ai F.L.A.G. (Fisheries Local Action Group), consentendo ai pescatori calabresi opportunità di reddito maggiore e una occupazione stabile, coniugando lo sviluppo dell’impresa e l’esigenza di tutela del patrimonio ambientale, sensibilizzando i fruitori dei servizi ad una responsabilità maggiore verso le problematiche ambientali.