*di Maria Gabriella Cavallo e Maria Giovanna Politano*
Con la sentenza n. 3287 del 15 dicembre 2021, depositata il 31 gennaio 2022, la Cassazione torna sul tema della prescrizione in materia di responsabilità degli enti e di D.Lgs. n. 231/2001. Quale è il momento a partire dal cui, dopo la contestazione dell’illecito, si producono gli effetti interruttivi della prescrizione delle sanzioni amministrative?
Il fulcro della questione su cui la Corte era chiamata ad esprimersi è l’individuazione del momento a partire dal quale – in seguito alla contestazione dell’illecito – si producono gli effetti interruttivi della prescrizione delle sanzioni amministrative.
Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2001, la richiesta di rinvio a giudizio dell’ente determina l’interruzione della prescrizione che ricomincia a decorrere una volta passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. L’evidente commistione della normativa in parola con l’istituto della prescrizione disciplinato in ambito civilistico e la divergenza rispetto alla disciplina penalistica ha fatto sì che la giurisprudenza abbia, negli ultimi anni, dibattuto sulla rilevanza – ai fini del prodursi degli effetti interruttivi – della mera emissione della contestazione dell’illecito ovvero della sua notificazione.
Secondo la sentenza in commento, “la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”; Tale orientamento si fonda sulla considerazione che, anche in materia 231, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato che, ai sensi dell’art. 160 c.p., coincide con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio.
Pertanto, anche in materia di 231, con richiamo a quanto disposto dall’art 160 c.p., la decorrenza degli effetti interruttivi della prescrizione coincide con la contestazione dell’illecito e non richiede la formale notificazione dell’atto processuale.
Nel predetto orientamento maggioritario si considera risolutivo il rinvio operato dall’art. 59, D.Lgs. n. 231/2001, all’art. 405 c.p.p. che, al comma 2, individua fra gli atti di contestazione dell’illecito la richiesta di rinvio a giudizio, ovverosia un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti.
In conclusione, la sentenza in commento si pone in continuità e coerenza con quanto disposto dall’art 35 del D.lgs 231/2001 ovvero l’estensione delle disposizioni previste per la persona fisica si applicano anche alla persona giuridica in quanto compatibili”.