*di Maria Gabriella Cavallo e Maria Giovanna Politano*
Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.lgs 8 novembre 2021 n. 184, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”.
In considerazione della natura immateriale dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, la Direttiva 2019/713 ha prescritto che venissero definite, anche in ambito digitale, forme di condotta illecite equivalenti a quelle classiche, quali: la frode, il furto, la falsificazione; in tale ottica il legislatore europeo ha richiesto agli Stati membri di individuare misure penali efficaci ed efficienti nel disciplinare le diverse condotte criminose ascrivibili all’uso fraudolento dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, contemplando nel novero delle suindicate condotte altresì le condotte preparatorie all’effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento in questione, da qualificare come reati a sé.
In tale prospettiva, il legislatore italiano, nel dare attuazione alla direttiva UE 2019/713, con il D.lgs n. 184/2021 ha introdotto l’art 25 –octies.1 rubricato Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
La novella legislativa ha arricchito l’elenco dei reati-presupposto previsti dal D.lgs n. 231/2001, prevendendo un’estensione dell’ambito applicativo delle sanzioni alla fattispecie di cui all’art 493 ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” ed alla fattispecie di cui all’art 640 ter c.p. “Frode informatica“, entrambe ipotesi di reato a sua volta oggetto di modifica così come previsto dall’art 2 del D.lgs n. 184/2021.
Un ampliamento che ha interessato altresì l’introduzione dell’ipotesi delittuosa di “ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” prevista e prescritta dal comma 1 dell’art 25 octies.1 del D.lgs n. 184/2021.
Il legislatore nel secondo comma dell’art 25 octies.1 ha, altresì, inteso introdurre nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni fattispecie delittuosa contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Nell’ipotesi della pronuncia di sentenza di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 e 2 dell’art 25 octies.1, il Giudice applicherà all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D.lgs 231/2001.
A distanza di venti anni dall’entrata in vigore del D.lgs 231/2001, l’attenzione del legislatore è sempre molto alta e la previsione di nuovi reati presupposto, in continuo aggiornamento ed ampliamento, conferma la necessità per gli enti di provvedere all’adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e al loro aggiornamento attraverso una costante mappatura delle nuove aree a rischio attraverso procedure di Risk Assessment e Risk Management.